Newsletter I – Gas fluorurati: regolamento 517/2014

A seguito della recente entrata in vigore del regolamento CE 517/2014 apprendiamo alcune interessanti novità nel settore delle apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui desideriamo informarvi.
Questo regolamento è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015, data in cui risulta anche abrogato il regolamento CE 842/2006 che è stato finora il principale riferimento normativo nel campo delle apparecchiature contenenti gas fluorurati.

La novità più importante riguarda l’introduzione delle tonnellate equivalenti di anidride carbonica. Queste sono calcolate come prodotto della massa di refrigerante per il potenziale di riscaldamento globale (GWP). Il precedente regolamento stabiliva ad esempio che doveva essere presente un registro dell’apparecchiatura e che dovevano essere effettuati regolari controlli delle perdite, per tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti 3 kg o più di refrigerante. Con il nuovo regolamento gli stessi obblighi si applicheranno alle macchine contenenti 5 tonnellate equivalenti di anidride carbonica o più.
Ad esempio, per una macchina caricata con R410a, che ha un GWP pari a 2088, la carica di refrigerante che impone la presenza di un registro diventa pari a 2,40 kg; per una macchina caricata con R134a, che ha un GWP pari a 1300, l’obbligo scatta invece per una carica di 3,85 kg. Il nuovo regolamento favorisce quindi le applicazioni contenenti refrigeranti a minore GWP.

Le tonnellate equivalenti di anidride carbonica dovranno essere inoltre riportate sulle etichette e sui registri delle apparecchiature.

Rispetto alla vecchia definizione, le apparecchiature ermeticamente sigillate possono ancora comprendere valvole e punti di accesso ma devono essere sigillate e devono avere un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione pari almeno a un quarto di quella massima consentita. Secondo la vecchia normativa un’apparecchiatura poteva essere considerata ermeticamente sigillata anche nel caso in cui le valvole e i punti di accesso fossero stati semplicemente “protetti”.

Un’altra importantissima novità riguarda l’introduzione di un sistema di quote, che verranno assegnate a ogni singolo produttore e importatore per l’immissione in commercio dei gas fluorurati. La finalità di questo sistema di quote è di ottenere uno strumento efficace per il controllo delle quantità di gas fluorurati globalmente immesse nel mercato dell’Unione Europea.
Non sarà inoltre più consentita la vendita di refrigerante a personale non munito di certificazione. Le imprese che forniscono gas fluorurati saranno infatti obbligate a tenere un registro nel quale sono riportati i certificati degli acquirenti e le quantità da essi acquistate.

In generale il regolamento 517 del 2014 introduce norme più precise rispetto al precedente e impone misure più restrittive al fine di favorire la diffusione sul mercato di gas refrigeranti di nuova generazione, quale ad esempio l’HFO1234yf nell’ambito del condizionamento dei veicoli a motore, meno nocivi per l’ambiente.

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