Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sono processi di valutazione preventiva e sistematica degli effetti sull’ambiente che possono derivare da attività di trasformazione del territorio previste in atti di programmazione, pianificazione o progettazione.
Entrambe le valutazioni nascono dunque dalla necessità di valutare la sostenibilità di interventi potenzialmente lesivi dell’ambiente e mettere a conoscenza i decisori politici e la società civile dei possibili effetti.
VIA e VAS sono regolamentate dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 3/4/2006 n.152 s.m.i.
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La VIA riguarda la valutazione di impatto ambientale di uno specifico progetto. Essa sostituisce o coordina tutti i provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, è dunque compito dell’Amministrazione competente convocare apposita Conferenza dei servizi per consentire l’esame congiunto del progetto da parte di tutte le autorità ambientali e per raccogliere i relativi atti di assenso/dissenso.
La VIA si compone di quattro fasi:
- Procedura di screening
Si tratta della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, realizzata mediante una decisione dell’Amministrazione sulla base della documentazione preliminare richiesta al promotore dell’istanza. - Procedura di scooping
Fase di studio con lo scopo di identificare i tematismi che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e negli gli elaborati progettuali a ciò necessari. - Procedura di VIA
Fase di pubblicazione dell’istanza e di consultazione tra gli organi decisionali. Segue un’istruttoria tecnica mediante Conferenza dei Servizi. Si conclude con l’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e la raccolte delle autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione del progetto. - Monitoraggio
Fase di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni espresse dalla Conferenza dei Servizi nonché dell’effettivo impatto ambientale dell’opera col fine di individuare tempestivamente eventuali impatti negativi non previsti e porvi rimedio.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La VAS riguarda la valutazione di impatto ambientale conseguente all’attuazione di piani o programmi (P/P). Essa non esprime una valutazione sui contenuti dei P/P ma ha la finalità di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, adozione e approvazione dei P/P, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La VAS è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Il campo di applicazione della VAS include sia gli strumenti urbanistico-territoriali (Piani paesaggistici, ambientali, rifiuti, ecc), ma anche ai programmi e ai piani di altri settori.
Sono sempre soggetti a VAS:
- i P/P che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell´aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l´approvazione, l´autorizzazione, l´area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 3/4/2006 n.152 s.m.i.
- i P/P per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d´incidenza ai sensi dell´articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Possono essere assoggettati a VAS (necessaria valutazione preliminare):
- I P/P tra quelli obbligati alla VAS che determinano l´uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale e’ necessaria qualora l´autorità competente valuti che producano impatti significativi sull´ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell´area oggetto di intervento.
- I P/P diversi da quelli obbligati alla VAS qualora l´autorità competente valuti la produzione di impatti significativi sull´ambiente.
Sono sempre esclusi dalla VAS:
- I P/P programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all´articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- I P/P finanziari o di bilancio;
- I P/P di protezione civile in caso di pericolo per l´incolumità pubblica;
- I P/P di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.