Regolamenti europei e leggi italiane

La normativa sui gas fluorurati è composta da alcuni regolamenti comunitari e dalle leggi italiani che ne disciplinano l’attuazione.

  • Regolamenti europei
    • Il regolamento 517/2014 è il principale riferimento normativo sui gas fluorurati, dal 1° gennaio 2015 ha abrogato il regolamento 842/2006.
    • Il regolamento 303/2008 stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e dei tecnici frigoristi. In questo regolamento sono elencate le competenze che ogni tecnico deve dimostrare di possedere per ottenere il patentino.
    • Il regolamento 1516/2007 specifica quali sono i requisiti standard di controllo delle perdite, come devono essere effettuati i controlli con metodo diretto e indiretto e come deve essere effettuata la riparazione delle perdite.
    • Il regolamento 1494/2007 stabilisce infine la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura per le macchine frigorifere.
  • Leggi italiane
    • Il DPR 43/2012 disciplina l’attuazione del regolamento 842/2006 e dei regolamenti che da esso discendono.
    • Il Dlgs 26/2013 stabilisce infine le sanzioni per le violazioni al regolamento 842/2006.

Obblighi dell’operatore e sua identificazione

Obblighi dell’operatore

La tabella di seguito riporta gli obblighi previsti per l’operatore antecedenti all’introduzione del regolamento 517 del 2014. Alcuni di questi obblighi, quali la tenuta di registro dell’apparecchiatura per apparecchiature contenenti più di 3 kg di refrigerante e l’invio della dichiarazione all’ISPRA, sono ancora previsti dal DPR 43 del 2012 e quindi si suggerisce di continuare a osservarli finché non verrà emanato un atto che aggiorni il citato DPR.

obblighi-operatore

La tabella che segue riporta invece gli obblighi previsti dal nuovo regolamento europeo. Si nota che per apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali, contenenti meno di 10 tonnellate equivalenti di anidride carbonica, non vi è l’obbligo di tenuta di registro.

obblighi operatore 517

Identificazione dell’operatore

Il regolamento sugli F-gas stabilisce che l’operatore dell’apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi normativi per quanto riguarda il funzionamento della macchina. L’operatore è, infatti, definito come “una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti”. In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura.

L’ ”effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Di solito, l’operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature commerciali è un individuo, in genere il proprietario dell’apparecchiatura, mentre nelle applicazioni commerciali e industriali l’operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell’apparecchiatura.

In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.

Definizione di operatore del regolamento 842/2006

«Operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento [842/2006]; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore

Definizione di operatore del DPR 43/2012

Con riferimento alla definizione di operatore di cui al regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Controllo delle perdite

Le operazioni di controllo delle perdite hanno una importanza non marginale nella normativa sui gas fluorurati. L’Unione Europea ha infatti emanato il regolamento 1516/2007 che è dedicato a questo specifico argomento.

Prescrizioni del regolamento 1516/2007

Prima di eseguire un controllo delle perdite è obbligatorio consultare il registro dell’apparecchiatura alla sezione relativa ai controlli delle perdite dei precedenti interventi, al fine di individuare i punti critici della macchina ai quali prestare particolare attenzione durante il controllo.

Una volta individuata la causa della perdita, questa deve essere inserita nel registro dell’apparecchiatura.

Alcune parti dell’apparecchiatura devono essere controllate obbligatoriamente:

  • giunti,
  • valvole, compresi i condotti,
  • giunti a tenuta, compresi giunti a tenuta sugli essiccatori e sui filtri sostituibili,
  • parti del sistema soggette a vibrazioni,
  • connessioni ai dispositivi di sicurezza o di funzionamento;

cioè tutte le discontinuità del circuito e le parti soggette a vibrazioni.

Metodi diretti e indiretti

I controlli delle perdite devono essere effettuati con metodi di misurazione diretta o indiretta. I metodi di misurazione diretta individuano le perdite tramite dispositivi di rilevamento che consentono di determinare se vi sono fuoriuscite di gas dal sistema. I metodi di misurazione indiretta si basano invece sull’individuazione di un funzionamento anormale del sistema e sull’analisi dei parametri pertinenti.

I metodi di misurazione diretta possono sempre essere applicati.

I metodi di misurazione indiretta possono essere applicati soltanto se i parametri dell’apparecchiatura da verificare, forniscono informazioni affidabili sulla carica di gas indicata nel registro dell’apparecchiatura e sulle probabilità di perdite.

I metodi diretti per la ricerca di perdite previsti dai regolamenti europei sono:

  • controllo manuale e a vista;
  • controllo con cercafughe elettronico;
  • applicazione di un fluido di rilevazione all’ultravioletto o di un colorante adeguato nel circuito;
  • soluzioni schiumose depositate, acqua saponata.

I metodi indiretti non sono invece applicabili in tutti i casi. Se con un metodo indiretto viene ipotizzata la presenza di una perdita questa deve essere poi individuata con metodo diretto.

Il regolamento 1516/2007 prevede la misura dei seguenti parametri per stabilire la possibile presenza di una perdita:

  • pressione;
  • temperatura;
  • assorbimento di corrente del compressore;
  • livelli dei liquidi;
  • volume di ricarica.

Periodicità dei controlli delle perdite

Per il regolamento 1516/2007 le apparecchiature di nuova installazione sono controllate immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite. Oltre a questo primo controllo l’operatore è tenuto a far controllare l’impianto con la periodicità indicata nella tabella di seguito.

cadenza-controlli

Categorie di certificazione del personale

Il regolamento 303/2008 definisce quattro categorie di certificazione del personale. Le operazioni che possono effettuare i tecnici certificati in ogni categoria sono riportate nella seguente tabella.

categorie-certificazione

Categorie quantitative di gas fluorurati

Ogni apparecchiatura è classificata in una categoria quantitiva di gas fluorurati in base alla massa di refrigerante in essa contenuta e in base alla sua appartenenza all’insieme delle apparecchiature ermeticamente sigillate. Per ogni categoria quantitativa sono diversi gli obblighi che l’operatore è tenuto ad adempiere.

La classificazione è riportata nella tabella di seguito.

categorie-quantitative

Un sistema si dice ermeticamente sigillato: se tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.