Le caldaie, poste a servizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, devono soddisfare un rendimento minimo di combustione stabilito per legge.

Il valore minimo del rendimento di combustione dipende dalla data di installazione della caldaia, dalla tipologia del generatore di calore e dalla potenza termica utile. Tale valore minimo deve essere calcolato utilizzando la tabella di cui all’allegato B del DPR 74/2013 riportata in fondo.

Il modulo di seguito permette di calcolare il rendimento minimo di combustione ai sensi dell’allegato B.


Tipo di generatore*

Standard
A bassa temperatura
A condensazione
Ad aria calda

Data di installazione*

Prima del 29 ottobre 1993
Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997
Dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
Dall'8 ottobre 2005

Potenza utile nominale del generatore (kW) *

Per utilizzare il modulo è necessario iscriversi alla nostra newsletter, il risultato del calcolo ti sarà inviato via email!

Nome e Cognome*:


E-mail *:


* Acconsento al trattamento dei dati personali e ho letto l'informativa sulla privacy

*campi obbligatori


Tipologie di generatori di calore Data di installazione Valore minimo consentito del rendimento di combustione(%)
Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione dall’8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) dall’8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW